STATUTO
Denominazione
È costituita l’associazione denominata: fattoria coppetella Ente del Terzo Settore (di seguito l’Associazione). L’utilizzo dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore” è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di JESI (AN) e potrà istituire, su delibera dell’organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’organo amministrativo e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Scopo e attività dell’Associazione
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. In particolare, l’Associazione si propone di favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzarne il potenziale di crescita. L’Associazione si propone di organizzazione eventi didattici e divulgazione ambientale. L’associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117:
lettera d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte ad associati e ai loro familiari, a bambini in età prescolare, giovani in età di obbligo scolastico, per promuovere e organizzare attività di educazione, istruzione, formazione e didattica, anche approvate e finanziate da enti pubblici
lettera e), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281), per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- realizzare e gestire strutture operative territoriali e centri per la cura degli animali
- promuovere e realizzare iniziative e campagne di monitoraggio, conservazione e risanamento del territorio e dell’ambiente, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini
- promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché interventi diretti alla salvaguardia e alla protezione dell’ambiente
- promuovere e valorizzare l’ecologia, il riciclo, l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane
- promuovere le attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, maltrattamento o uccisione non necessaria
- sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’abbandono e del randagismo.
lettera f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- progettare e realizzare interventi diretti a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali
- promuovere ogni attività finalizzata ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali
- promuovere e organizzare iniziative culturali e ricreative al fine di salvaguardare i costumi e le tradizioni del territorio, sensibilizzare e favorire la riscoperta del patrimonio ambientale e culturale e di migliorare la loro conoscenza
lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte agli associati e ai loro familiari, a persone in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalità: - promuovere e favorire l’aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura
- promuovere e organizzare attività ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi
- produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attività dell’Associazione
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attività culturali
lettera k), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, per il raggiungimento delle seguenti finalità: - promuovere e organizzare attività turistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire la valorizzazione del proprio territorio e il benessere sociale degli associati, dei loro familiari e della collettività
- valorizzare l’aggregazione, la socialità, la solidarietà e la condivisione per un turismo equo, partecipativo, sostenibile e inclusivo, anche in convenzione con gli enti pubblici
lettera I), formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, per il raggiungimento delle seguenti finalità: - promuovere e organizzare attività di formazione per minori al fine di ridurre le carenze didattiche e sociali, di fornire opportunità di crescita e di garantire un aiuto alle famiglie
- promuovere e organizzare attività e servizi educativi e sociali
- realizzare progetti di sostegno e di animazione, anche in convenzione con altri enti pubblici e privati
lettera s), agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle seguenti finalità: - promuovere e organizzare progetti di integrazione socio-lavorativa di lavoratori con disabilità e di lavoratori o persone svantaggiati nonché di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale
- promuovere e organizzare attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana
- promuovere e organizzare servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante
- promuovere e organizzare progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica
Inoltre, l’Associazione prowederà a promuovere le attività svolte dall’Associazione, collaborando se necessario con enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise, nonché a organizzare ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo amministrativo è deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere.
L’Associazione può altresi svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione può awalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo amministrativo.
Ammissione, diritti e doveri degli associati
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’organo amministrativo, nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. L’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale prowedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, ad eccezione del recesso, l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro
sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ex art. 24 c.c.
L’associato, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell’assemblea.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. II genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’organo amministrativo,
Gli associati hanno il dovere di:
a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’organo amministrativo.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.
Elezioni alle cariche associative
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.
Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Assemblea degli associati
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.
All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.
Elezioni alle cariche associative
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.
Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Assemblea degli associati
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.
All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- elegge e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il talancio consuntives, preventivo e, quando ci sia obbligatorio per legge ritenuto apportuno, bilancio sociale:
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleart
- delibera sull’ammissione degli aspirant associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal consiglio direttivo;
- delibera sulřesclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal consiglio direttiva
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dalfatto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabil
- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell’Associazione a devoluzione del suo patrimonio
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo staruto alla sua competenza
Funzionamento dell’assemblea degli associati
La convocazione dellassemblea avviene mediante cortiunicazione scritta (anche via e-mail, contenenta luogo, la data e Tora della prima e della seconda convocazione e Tordine del giorno, spedita a tutti gli associati alimeno & giorni prima della data fissata per rassemblea alhindirizzo risultante dal libro degli associati. L’adunanza di seconda comviocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale love la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna è altresi convocata in via straordinaria, par le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione, è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall’organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 10% degli associati
Nelle assemblee, ordinarie e straordinane, hanno dintto divoto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Ogni associato ha dirato di voto. Si applica l’articolo 2373 cc, in quanto compatibile. Gill associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.
Salvo ove diversamente previsza, l’assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la meta sú uno degil associati aventi diritto di vato in seconda convocazione la validita prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita
Per le modifiche statutane, per la trasformazione, fusione a scissione dell’Associazione, l’assemblea straordinana in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Fer lo scioglimento delf Associazione a la devoluzione del suo patrimonio, fassemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in
seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza,
teleconferenza, etc.), a condizione che
sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione- sia consentito al soggetto verbalizzante di percapire adeguatamente gli eventi assambleari oggetto di verbalizazion
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Organo amministrative (consiglio direttivo)
L’urgano amministrativo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che pud anche delegare a qualcuno dei suni membri, nell’ambito del principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.
La rappresentanza dellassociazione spetta al presideme.
Mentra nella sfera di competenza dell’organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi, in particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
esagutre le deliberazioni del assamblea
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea
redigere e approvare regolamento interno dell’Associazione,
determinane la quota associativa annuale
predisporre bilancio di esercizio a l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previsze ai raggiungimento delle sogfie di legge.
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’eserciale:
deliberare l’ammissione degli associati
deliberare sulresclusione degli associati
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associat
stipulare tutti gli atti e contram inerenti alle attiwitä associative
curare la gestione di tutti i beni mobile immotiill di proprietà delt Associazione a ad essa affidati
trasferire, se necessario, la sede legale delfAssociazione nel Comune in cui è situata
L’organo amministrativo si nunisce tutte le volte che il presidents to ritenga necessano o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3
dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno. É convocato mediante lemera o e-mail contenente Fordine del giorni, da
Inviare 3 giorni prima di quello fissato per l’adunanza
L’adunanza dell’organo amministrativo é presieduta dal presidente o in sua assenza, dai vicepresidente in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
In apertura di ogni tunione viene nominato tra i presenti un segretario, Il quale redige il verbale.
Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione
L’organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza del components
Le deliberazioni dellorgano amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti
L’organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presto diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione pub svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc., a
condizione che il presidente possa accertare identità e la legitimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanzas constatare e
comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percapire adeguatamente gli eventi assambleari oggetto di verbalizazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giomo.
Composizione dell’organo amministrativo
L’Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo compesti da un minimo di 3 a un massimo 11 membri westi dalfassemblea ordinaria
Non può essere membro dell’organo amministrativo, e se eletto decade dal suo ufficio, flinterdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dal pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici
diretti ex art. 2382
La maggioranza degi amministraton & scelta tra le persone fisiche associati ovvero indicate dagli enti associat
Il primo organo amministrativo & nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, viene eletto dall’assemblea degli associati
L’organo amministrativo dura in carica anni 3. Al termine del mandato membri dell’organo amministrativo possono essere
rieletri
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministrators, forgano amministrativo convoca entro 30 gioris rassemblea per la sua sostituzione
Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell’organo amministrativo a svolgere i suoi compiti le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alfelezione del nuovo presidente che dovrà aver lungo alla prima assemblea utile ccessiva.
L’organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi components, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque eraro e non oltre i termine di trenta giomi, dovrà essere convocata senza intardo l’assemblea ordinaria per l’etezione del nuovo organo amministrativo, Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affan urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dall’egano amministrativo decaduto.
Compiti del presidente e del vicepresidente
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso festernio
Il presidente à eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza del presents
Il presidente dura in carica quanto forgang amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontaria o per eventuale revoca decisa dall’assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato delforgano amministrativo, il presidente convoca l’assemblea per lelezione del nuovo consiglio direttive
Il presidente convoca e presiede l’assemblea l’argana amministrativo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla hase dalle direttive di tali organs, riferendo in mento all’attività compiuta
Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberapon deltassemblea degli associati e del consiglio direttivo.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quall venga espressamente delegato.
Organo di controllo
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea elegge un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art, 2397, comma sacondo, cc. Può essere altresi eletto un organo di controlle monocratico, tra le categorie di soggetti di cui allart. 2397 comma secundo cc. Al componenti dell’organg di controllo si applica l’art. 2399 cc.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e delio Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione sul suo concreto funzionamento
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione amesta che il bilancio socialis, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Digs 3 Luglio 2017 6117
L’organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’assemblea, al superamento des limiti di cui alfart: 31,
comma 1, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legall iscritti
nellapposito registro.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sulfandamento delle operazioni sociali o su determinati affan
L’incarico di membro dell’organo di controllo à incompatibile con qualsiasi altra carica sociale
Revisore legale dei conti
Se Torgano di controllo non esercita il controllo contabile se ricorrono i requisits previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, Associazione dieve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’assemblea si riserva di stabilire il carattera munocraticos o colegiale dell’organo e il numera
dei componenti
In ogni caso, l’assemblea dei soci può eleggere à revisore del conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate a in ragione della nilevanza di contributi pubblici da gestire
Collegio dei probiviri
L’assemblea può steggere il collegio del probevis composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa
Il collegio dei probivin dura in carica tre anni ei suoi membri sono rieleggibil.
Il collegio dei probivin e presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti
Il collegio dei protiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione ai suoi ongani, Avverso gudizio del cullegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.
L’incarico di membra del collegio dei proibivit è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il collegio dei protivi emettara la
propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresi, nel caso che venga nconosciuta la
responsabilità dell’associato, la gravità dellinfrazione e determinando l’eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal segretario del collegio dei probiviri al consiglio direttivo, il quale infliggerà la sanzione a ne curerà l’esecuzione.
Patrimonio dell’Associazione
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indinetto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondaton, associan, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociall, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricant, rendite, provent, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria al fini dell’esclusivo perseguimento di finalită chiche, solidaristiche e di utilità sociale
Risorse economiche
L’Associazione può trame le risorse economiche, necessarie al sun fusionamento e allo svaigimento della propria attività, da font diversa, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniall, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonche fond, iserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad asse direttamente connesse ed accessorie
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscitazione da parte dei nuovi associatt. L’associato dimissionario a che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso
Diritti degli associati al patrimonio sociale
L’adesione allAssociazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario alatto delfammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti allAssociazione di ufflettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entită, fami salvi i versament minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, në ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri dintti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tall quota non possono essere trasmesse në per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, në per atto tra vivi, ne a causa di morta
Esercizio sociale e bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. É redatto ai sensi della legge e in particolare degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, de relativ Decreti attuativ MLPS e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione i missione, ovvero dal rendicono di cassa
nel casi previsti dalla legislazione vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e cometta l’andamento economico e finanziario
delfAssociazione
Il bilancio é predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio csi riferisce consuntivo a depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno
Laddove cio sia intenuto opportuno dallorgano amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, previsti dall’art. 14 del d. Lgs. 117/2017, Forgano amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esandzio
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
L’assemblea che delibera lo scoglimento slegge un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresi
sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell’Associazione, patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devokes, previo parere positivo del Registro unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad alti Enti del Terzo Setture, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociali
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia & Enti del Terzo sattore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e smije, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice ovile,

